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COME OPERIAMO

 

 

In base all'art. 3 dello Statuto, L’Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. I suoi scopi sono:

 

a) realizzazione di studi, progetti ed interventi programmatici di cooperazione a breve e medio termine con i paesi in via di sviluppo, operando in conformità ai principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite ed alle finalità dell’Unione Europea e delle leggi vigenti in materia di cooperazione allo sviluppo;

 

b) promozione di tutti quegli interventi che consentono un reale sviluppo socioeconomico nell’ambito dei principi generali della solidarietà internazionale;

 

c) promozione di campagne di solidarietà finalizzate alla raccolta di fondi e di generi di prima necessità per interventi di emergenza a favore di Paesi colpiti da eventi bellici, catastrofi naturali, epidemie;

 

d) promozione e diffusione del volontariato in tutte le sue forme quale strumento indispensabile per un concreto rapporto di solidarietà fra i popoli, predisponendo tutto quanto possa essere idoneo per la preparazione e qualificazione dei volontari, con una particolare attenzione all’ istruzione mirata specifica per gli interventi nei vari settori di attività;

 

e) promozione e realizzazione di iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui gravi problemi dei paesi in via di sviluppo (PVS), di manifestazioni culturali e sportive atte ad approfondire le conoscenze fra i popoli per una migliore comprensione e collaborazione, con particolare coinvolgimento dei giovani e delle donne;

 

f) promozione di attività di formazione professionale rivolta a gruppi di cittadini di Paesi in via di sviluppo da realizzarsi in loco o in Italia o in altri paesi, presso centri attrezzati ed idonei, propri o convenzionati. Gli scopi di cui sopra devono privilegiare il settore sanitario e agro-alimentare e tutti i comparti ad esso collegati con particolare riferimento all’organizzazione di attività di tipo ambulatoriale e di medicina e igiene sul territorio.

 

L’organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.